Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Validita' di contratti di lavoro
  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della convenzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica  per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
((    3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1
e  2  sono  a  carico  degli  enti  di  cui ai medesimi commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )).
((   4. (Comma soppresso) )).
((   4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 luglio 1994, n.
          167),  reca «Disposizioni urgenti in materia di occupazione
          e di fiscalizzazione degli oneri sociali».
              -  Per il comma 4, soppresso in sede di conversione, si
          rinvia  all'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
          recante:  «Disposizioni urgenti in materia di personale del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  (CNIPA), di applicazione delle imposte sui
          mutui  e  di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi
          alluvionali»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 195
          del  20  agosto 2004, di cui, per opportuna conoscenza, qui
          si riporta il testo:
              «Art.  1  (Proroga  dei  contratti  di lavoro presso il
          CNIPA).  -  1.  Il Centro nazionale per l'informatica nella
          pubblica   amministrazione   (CNIPA),   nell'ambito   degli
          ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i
          contratti  di  lavoro a tempo determinato in scadenza entro
          il  31 dicembre  2004  ed in essere alla data di entrata in
          vigore   del   decreto-legge   28   maggio  2004,  n.  136,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
          n.  186.  La predetta proroga non puo' comunque superare la
          data del 31 dicembre 2004.».